Art. 12. (Assicurazione per la responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni).
1. L’avvocato, l’associazione o la società fra professionisti devono stipulare, autonomamente o anche per il
tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi,
polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione,
compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti.
L’avvocato rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.
2. All’avvocato, all’associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite
delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e
ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della
professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno
occasionale.
3. Degli estremi delle polizze assicurative e di ogni loro successiva variazione è data comunicazione al
consiglio dell’ordine.
4. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.
5. Le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.